L’installazione di un impianto fotovoltaico diventa ancora più vantaggioso dopo l’entrata in vigore del superbonus previsto dal decreto Rilancio , che ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi di efficentamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Nell’articolo di oggi cercheremo di esporre un quadro completo per chi vuole beneficiare di questo importante bonus per realizzare un impianto fotovoltaico a servizio della sua abitazione.

REQUISITI PER L’ACCESSO

Prima di addentrarci nello specifico nelle questioni riguardanti il fotovoltaico ci sembra di fondamentale importanza fare due premesse circa i requisiti per accedere al Superbonus.  In primis ricordiamo che la sola realizzazione di un  impianto fotovoltaico non basta per ricevere la detrazione del 110%.
Per rientrare nel 110, l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato in abbinamento a uno dei due interventi principali previsti dal decreto, denominati per questo motivo “trainanti“. Essi sono:

  • interventi di isolamento termico: nello specifico devono comprendere le superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio,con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza previsti dalla normativa.
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria.


In secondo luogo, il complesso degli interventi (ad esempio l’isolamento termico dei muri dell’edificio e l’installazione del fotovoltaico), devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edifici. Se ciò non è possibile, perché la classe è già elevata, vale il conseguimento della classe energetica più alta.

INTERVENTI TRAINATI: Fotovoltaico e accumulo

Fatta questa premessa possiamo approfondire il tema del fotovoltaico all’interno del superbonus. Quest’ultimo fa parte dei cosidetti interventi “trainati“, ossia quelli che beneficiano del superbonus se eseguiti congiuntamente con almeno uno di quelli citati nel paragrafo precedente.
Gli impianti solari fotovoltaici devono rispettare i seguenti requisiti:

  • devono essere connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
    lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412 del 1993;
  • devono avere una potenza inferiore ai 20 kW.

Oltre agli impianti fotovoltaici, anche i sistemi di accumulo possono rientrare nelle spese da detrarre con aliquota al 110%.  Tuttavia l’accumulo rientra nell’agevolazione SOLO se realizzato su un impianto fotovoltaico che accede al superbonus. Per intenderci non possiamo installare solamente la batteria avendo già un impianto fotovoltaico installato.

LIMITI DI SPESA

Il limite di spesa per detrarre al 110% fotovoltaico e accumulo è di 48.000 euro complessivi. Per i sistemi di accumulo integrati c’è poi un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico i tetti sono diversi a seconda dei casi: per le installazioni su edifici esistenti il limite è 2.400 €/kW di potenza, mentre scende a 1.600 €/kW nel caso in cui l’installazione sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione.

CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia.
Un’altra considerazione molto importante da fare è che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo. Quindi l’utente intenzionato a beneficiare della detrazione al 110% non può accedere allo Scambio sul Posto. Questo motivo dovrebbe incentivare ancor di più  la dotazione di un sistema di accumulo,  così da massimizzare l’autoconsumo.

CONDOMINI

Una delle novità più importanti della normativa riguarda appunto gli impianti su condomini.  L’esercizio in autoconsumo fino a una potenza di 200 kW, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Ciò vuol dire che tutti i condomini che vogliono installare un impianto fotovoltaico di taglia superiore a 20 kW, non dovranno più aprire una partita iva. Inoltre i condomini potranno beneficiare dell’aliquota del 110 per le spese fino ai primi 20 kW. La quota di potenza rimanente sarà incentivata con la detrazione ordinaria del 50%, con un massimale di spesa di 96.000 euro.

INTERVENTI TRAINATI: Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Per incentivare la diffusione della mobilità elettrica, è stata fatta la scelta di includere anche le colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Queste beneficiano se montate congiuntamente a uno dei due interventi TRAINANTI.
La detrazione prevista è calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro.

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